Art. 1.

      1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1o gennaio 1992 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:

          a) Ministro o Sottosegretario di Stato;

          b) senatore o deputato della Repubblica;

          c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;

          d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;

          e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.